LE COMPETENZE PROFESSIONALI NON POSSONO VALERE SOLO
QUANDO SI ESCLUDONO I COMMERCIALISTI. NO AL DEPOSITO DEI BILANCI AI CDL
L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili (UNGDCEC) esprime la propria contrarietà alla disposizione
del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dal
Consiglio dei ministri il 23 luglio scorso, che estende ai consulenti del
lavoro il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. L'art. 31,
comma 2-quater, della L. 340/2000 riserva oggi questa funzione agli iscritti
nelle sezioni A e B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Depositare un bilancio significa assumersi, verso
fornitori, banche, amministrazione finanziaria e investitori, la responsabilità
di ciò che entra nel Registro delle imprese, diventa conoscibile da chiunque e
orienta le decisioni di chi si affida a quei dati. Il professionista attesta la
conformità del documento all'originale e ne verifica la completezza: il
bilancio in formato XBRL secondo la tassonomia vigente, la nota integrativa, il
verbale di approvazione, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore,
dove previsti. Sono controlli che richiedono di leggere il bilancio, non solo
di trasmetterlo. Per questo presuppongono una preparazione in materia contabile
e societaria che l'esame di Stato del dottore commercialista verifica in modo
specifico. È questa preparazione a fare del commercialista il garante tecnico
verso i terzi. Ed è questo il vero punto centrale: quando appone la firma per
il deposito, dichiara sotto la sua responsabilità civile, penale e disciplinare
che il documento informatico corrisponde agli atti approvati dall'assemblea
della società, e lo fa avendo gli strumenti per verificare ciò che attesta. Ne
consegue che l'attestazione di conformità prevista dall'art. 31, comma
2-quinquies, deve restare riservata agli iscritti all'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Diverso è il percorso dei consulenti del lavoro:
nel loro esame di Stato le prove scritte riguardano diritto del lavoro,
legislazione sociale e diritto tributario, mentre la ragioneria compare solo
all'orale, come elementi riferiti in particolare al costo del lavoro.
C'è poi un problema di coerenza. A luglio il TAR
del Lazio, con la sentenza n. 12539/2026, ha confermato l'esclusione dei
commercialisti dal rilascio dell'Asse. Co., valorizzando le differenze di
percorso di studi, esame e ordinamento tra le due professioni. È una lettura
che non persuade: la stessa L. 12/1979, all'art. 1, abilita espressamente i
dottori commercialisti agli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. Ma
se si ritiene che quelle differenze debbano contare in materia di lavoro, non
si vede perché debbano smettere di contare in materia di bilanci.
Questo criterio, a nostro avviso applicato in
modo superficiale all'Asse. Co. fino a produrre un'esclusione che appare quasi
strumentale, non può diventare irrilevante quando si propone di abilitare i
consulenti del lavoro al deposito dei bilanci. Tanto più che, nel primo caso,
la legge riconosce espressamente ai commercialisti competenze in materia di
lavoro; nel secondo, si interviene su una funzione oggi attribuita agli
iscritti al nostro Albo e strettamente legata alla preparazione contabile e
societaria, proponendo di estenderla anche ad altri.
Non chiediamo che una professione prevalga
sull'altra. Chiediamo che il legislatore applichi un criterio coerente: se
formazione, esame di Stato e ordinamento professionale sono determinanti per
individuare chi può assumersi una responsabilità, devono esserlo anche quando
quella responsabilità riguarda i documenti che danno pubblicità ai conti delle
imprese.
Per queste ragioni, l'UNGDCEC chiede di eliminare
la disposizione che estende ai consulenti del lavoro il deposito dei bilanci
presso il Registro delle imprese.
Roma, 28/09/2026
La Giunta UNGDCEC