ORDINANZA CASSAZIONE N. 21061/2026: IL COMMERCIALISTA NON È UN BALUARDO GIURIDICO NÉ IL “TUTORE” DEI CONTRIBUENTI. BASTA SCARICARE LE RESPONSABILITÀ SUI COMMERCIALISTI!
Roma, 23 giugno 2026 – Le associazioni sindacali scriventi esprimono forte preoccupazione per i principi affermati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21061, depositata il 21 giugno 2026, che rischiano di alterare significativamente il perimetro della responsabilità professionale del commercialista.
La pronuncia interviene in un caso nel quale un professionista, operante in piena autonomia, aveva gestito la propria fatturazione adottando una specifica interpretazione dell’art. 15 del DPR 633/1972. A seguito di accertamento, il contribuente ha imputato al proprio consulente fiscale le conseguenze economiche derivanti da tale scelta, per oltre 50.000 euro. I giudici di merito avevano correttamente escluso la responsabilità del commercialista, rilevando come la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. non possa tradursi in un obbligo di verifica investigativa o di controllo sistematico su dati e scelte effettuate autonomamente dal cliente.
La decisione della Cassazione, invece, sembra attribuire al professionista un ruolo di supervisione generalizzata sull’operato del cliente, con il rischio di trasformare il rapporto di consulenza in una forma impropria di garanzia universale. Preoccupante appare anche la motivazione adottata dai giudici, i quali hanno ritenuto il cliente sarebbe privo di competenze in materia di IVA e IRPEF, riducendolo quasi a un analfabeta funzionale del diritto tributario. Siamo di fronte a un precedente pericolosissimo. Dire che quel professionista (giuridicamente molto qualificato) non disponga di competenze IVA e che il Commercialista debba farne da baluardo significa stravolgere il contratto di consulenza, trasformando un'obbligazione di mezzi in una polizza assicurativa gratuita a totale beneficio del cliente.
Le associazioni ribadiscono che la responsabilità del commercialista deve rimanere coerente con la natura dell’incarico professionale: un’obbligazione di mezzi, fondata sull’adempimento diligente delle attività affidate, e non una responsabilità estesa a qualsiasi errore riconducibile alla sfera decisionale autonoma del cliente. In particolare, non può essere richiesto al professionista di verificare in via sostanziale dati e operazioni generate direttamente dal cliente in assenza di specifici indici di anomalia o incongruenza rilevabili secondo criteri di normale diligenza. La visione della Cassazione appare totalmente distorta. Un principio simile scardina le basi della responsabilità contrattuale: se il cliente occulta o imposta erroneamente la propria contabilità attiva a monte, il commercialista non può e non deve risponderne, specialmente se i dati trasmessi non presentavano anomalie rilevabili ad occhio nudo. Non si tratta ovviamente di declinare le nostre responsabilità, bensì di pretendere che esse siano proporzionate alla prestazione professionale effettivamente eseguita, escludendo gli errori commessi autonomamente da terzi.
Non permetteremo che i commercialisti vengano usati come capro espiatorio per gli errori altrui o come ammortizzatori sociali dei contenziosi tributari. Siamo di fronte ad una deriva giurisprudenziale che mina la certezza del diritto e il corretto esercizio della libera professione. Le associazioni richiamano pertanto l’attenzione sulla necessità di un chiarimento interpretativo che delimiti in modo equilibrato il perimetro della responsabilità professionale, evitando derive che rischiano di compromettere la certezza del diritto e il corretto esercizio della libera professione. Non è in discussione l’assunzione di responsabilità da parte della categoria, ma la sua corretta proporzione rispetto alle prestazioni effettivamente svolte.
ADC – Sindacato nazionale unitario (Gianluca Tartaro)
UNGDCEC (Francesco Cataldi)
AIDC (Andrea Biekar)