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23 MAR 2026

Comunicato stampa UNGDCEC 23-03-2026

REVISORI DI SOSTENIBILITÀ: L'EUROPA FERMA L'OROLOGIO,

L'ITALIA LASCIA I PROFESSIONISTI SENZA RISPOSTA

 

Ci risulta difficile comprendere come sia possibile chiedere ai revisori legali italiani di correre, mentre l’Europa ha già fermato l’orologio per le imprese. Eppure, è esattamente quanto sta accadendo: a marzo 2026, a quasi un anno e mezzo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, migliaia di professionisti iscritti al Registro dei revisori risultano esclusi dalla nuova abilitazione alla revisione della sostenibilità — non per propria negligenza, ma per evidenti disfunzioni del sistema normativo, che li ha lasciati senza strumenti adeguati e senza tempi congrui.

Il decreto di recepimento della CSRD ha previsto un regime transitorio agevolato per i revisori già iscritti entro il 1° gennaio 2026: era necessario acquisire cinque crediti formativi nelle materie della rendicontazione di sostenibilità, interamente nel 2024 o nel 2025, per accedere all’abilitazione senza dover affrontare tirocinio aggiuntivo né esame.

Una previsione ragionevole nella teoria, ma profondamente distorsiva nella pratica.

Infatti, la Circolare del MEF n. 37, che ha chiarito quali attività formative fossero effettivamente valide, è stata pubblicata soltanto l’11 novembre 2024. Ne è derivata una situazione paradossale: numerosi professionisti che avevano già intrapreso percorsi formativi coerenti si sono visti escludere tali attività, in quanto svolte prima che le regole del gioco fossero comunicate. E chi, pur avendo compreso in tempo il meccanismo, ha maturato, ad esempio, tre crediti nel 2024 e due nel 2025, si è trovato ugualmente escluso: la norma non consente di sommare crediti di annualità diverse, anche quando il totale delle ore sarebbe ampiamente sufficiente e la continuità della formazione documentata. Non si tratta, dunque, di un deficit di impegno professionale, ma di un impianto normativo caratterizzato da tempistiche inadeguate, rigidità applicative e scarsa aderenza alla realtà operativa.

Il quadro appare ancora più incoerente alla luce dell’evoluzione normativa europea che ha disposto un rinvio di due anni degli obblighi di rendicontazione per numerose imprese con un conseguente ridimensionamento del perimetro applicativo della CSRD, limitandolo alle imprese di maggiori dimensioni, e riducendo drasticamente la platea dei soggetti obbligati.

Le imprese rinviano al 2027. I mercati aspettano. I professionisti no: i loro termini sono già scaduti e il regime transitorio agevolato è chiuso.

Visto il rallentamento europeo, l’UNGDCEC chiede una proroga del regime transitorio di cui all’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024, consentendo il conseguimento dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2027. Tale termine coincide con l’avvio degli obblighi di rendicontazione per le imprese secondo il nuovo calendario europeo e rappresenta una scelta coerente con le esigenze del sistema.

Contestualmente, si ritiene opportuno rafforzare il requisito formativo, incrementando il numero di crediti richiesti, al fine di garantire una preparazione adeguata e qualificata.

Permane inoltre una criticità rilevante che riguarda sia i professionisti più giovani sia i professionisti già iscritti che non hanno potuto accedere al regime transitorio, riguardante il percorso ordinario di abilitazione (tirocinio ed esame) che risulta, allo stato attuale, inattuabile, in quanto l’’esame, al momento non risulta ancora concretamente accessibile: non risultano avviate sessioni, il quadro regolamentare non appare completato e le disposizioni attuative sul tirocinio non risultano pienamente operative.

Si è così determinata una situazione in cui il percorso di abilitazione esiste formalmente, ma non è concretamente accessibile, motivo per cui l’UNGDCEC chiede al MEF di procedere con urgenza all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 e alla definizione delle prime sessioni d’esame, garantendo la piena operatività del percorso abilitativo.

L’UNGDCEC evidenzia, infine, che le richieste non sono di favore per la categoria, ma rispondono ad una esigenza di coerenza del sistema al fine di definire un quadro normativo e operativo chiaro, accessibile e coerente con gli obiettivi di sviluppo della professione e del mercato della sostenibilità: se l’Europa ha ritenuto necessario adeguare le tempistiche per le imprese, lo stesso principio deve valere per i professionisti chiamati a garantire la qualità e l’affidabilità della rendicontazione.

 

Roma, 23/03/2026 

La Giunta UNGDCEC