REVISORI DI
SOSTENIBILITÀ: L'EUROPA FERMA L'OROLOGIO,
L'ITALIA LASCIA I
PROFESSIONISTI SENZA RISPOSTA
Ci
risulta difficile comprendere come sia possibile chiedere ai revisori legali
italiani di correre, mentre l’Europa ha già fermato l’orologio per le imprese.
Eppure, è esattamente quanto sta accadendo: a marzo 2026, a quasi un anno e
mezzo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, migliaia di professionisti
iscritti al Registro dei revisori risultano esclusi dalla nuova abilitazione
alla revisione della sostenibilità — non per propria negligenza, ma per
evidenti disfunzioni del sistema normativo, che li ha lasciati senza strumenti
adeguati e senza tempi congrui.
Il
decreto di recepimento della CSRD ha previsto un regime transitorio agevolato
per i revisori già iscritti entro il 1° gennaio 2026: era necessario acquisire
cinque crediti formativi nelle materie della rendicontazione di sostenibilità,
interamente nel 2024 o nel 2025, per accedere all’abilitazione senza dover
affrontare tirocinio aggiuntivo né esame.
Una
previsione ragionevole nella teoria, ma profondamente distorsiva nella pratica.
Infatti,
la Circolare del MEF n. 37, che ha chiarito quali attività formative fossero
effettivamente valide, è stata pubblicata soltanto l’11 novembre 2024. Ne è
derivata una situazione paradossale: numerosi professionisti che avevano già
intrapreso percorsi formativi coerenti si sono visti escludere tali attività,
in quanto svolte prima che le regole del gioco fossero comunicate. E chi, pur
avendo compreso in tempo il meccanismo, ha maturato, ad esempio, tre crediti
nel 2024 e due nel 2025, si è trovato ugualmente escluso: la norma non consente
di sommare crediti di annualità diverse, anche quando il totale delle ore
sarebbe ampiamente sufficiente e la continuità della formazione documentata.
Non si tratta, dunque, di un deficit di impegno professionale, ma di un
impianto normativo caratterizzato da tempistiche inadeguate, rigidità
applicative e scarsa aderenza alla realtà operativa.
Il
quadro appare ancora più incoerente alla luce dell’evoluzione normativa europea
che ha disposto un rinvio di due anni degli obblighi di rendicontazione per
numerose imprese con un conseguente ridimensionamento del perimetro applicativo
della CSRD, limitandolo alle imprese di maggiori dimensioni, e riducendo
drasticamente la platea dei soggetti obbligati.
Le
imprese rinviano al 2027. I mercati aspettano. I professionisti no: i loro
termini sono già scaduti e il regime transitorio agevolato è chiuso.
Visto
il rallentamento europeo, l’UNGDCEC chiede una proroga del regime transitorio
di cui all’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024, consentendo il conseguimento
dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2027. Tale termine coincide con
l’avvio degli obblighi di rendicontazione per le imprese secondo il nuovo
calendario europeo e rappresenta una scelta coerente con le esigenze del
sistema.
Contestualmente,
si ritiene opportuno rafforzare il requisito formativo, incrementando il numero
di crediti richiesti, al fine di garantire una preparazione adeguata e
qualificata.
Permane
inoltre una criticità rilevante che riguarda sia i professionisti più giovani
sia i professionisti già iscritti che non hanno potuto accedere al regime
transitorio, riguardante il percorso ordinario di abilitazione (tirocinio ed
esame) che risulta, allo stato attuale, inattuabile, in quanto l’’esame, al
momento non risulta ancora concretamente accessibile: non risultano avviate
sessioni, il quadro regolamentare non appare completato e le disposizioni
attuative sul tirocinio non risultano pienamente operative.
Si
è così determinata una situazione in cui il percorso di abilitazione esiste
formalmente, ma non è concretamente accessibile, motivo per cui l’UNGDCEC
chiede al MEF di procedere con urgenza all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio
2016, n. 63 e alla definizione delle prime sessioni d’esame, garantendo la
piena operatività del percorso abilitativo.
L’UNGDCEC
evidenzia, infine, che le richieste non sono di favore per la categoria, ma
rispondono ad una esigenza di coerenza del sistema al fine di definire un
quadro normativo e operativo chiaro, accessibile e coerente con gli obiettivi
di sviluppo della professione e del mercato della sostenibilità: se l’Europa ha
ritenuto necessario adeguare le tempistiche per le imprese, lo stesso principio
deve valere per i professionisti chiamati a garantire la qualità e
l’affidabilità della rendicontazione.
Roma, 23/03/2026
La Giunta UNGDCEC