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13 MAR 2026

Comunicato stampa UNGDCEC 13-03-2026

NESSUNA RESPONSABILITA’ PER IL PROFESSIONISTA “INTERMEDIARIO”

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili esprime profonda preoccupazione e fermo dissenso in merito all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5638, depositata nella giornata di ieri. La pronuncia stabilisce un improprio principio di corresponsabilità tributaria per il professionista che ha esclusivamente inviato il modello dichiarativo di una società propria cliente, con riguardo a un’infedeltà dichiarativa imputabile a quest’ultima; circostanza che appare non solo eccessivamente gravosa, ma del tutto scollata da quanto previsto normativamente sul punto.

Nelle ipotesi in cui il consulente agisca come mero intermediario la legge non impone infatti di controllare il contenuto della dichiarazione rispetto a quanto previsto dalla normativa tributaria, punendo solamente chi abbia “concorso” materialmente alle violazioni creandone le condizioni o anche solo incentivandone l’attuazione (cosa che la stessa giurisprudenza di legittimità aveva affermato in passato).

Dai fatti di causa non emergeva invece alcun contributo causale del commercialista alla commissione dell’illecito, dato che egli si era limitato alla mera trasmissione telematica della dichiarazione predisposta dal contribuente, come peraltro esplicitamente reso noto sia nel mandato professionale che nel modello dichiarativo tramite, l’apposito codice identificativo – situazione in cui pare impossibile configurare un concorso nella violazione.

L’interpretazione della Cassazione rischia quindi di alterare profondamente il ruolo del commercialista nel sistema tributario: accogliere questa impostazione significherebbe trasformare il professionista, da consulente tecnico, in una sorta di controllore permanente dell’operato del cliente, in maniera assimilabile alle funzioni proprie di organi di vigilanza come sindaci o revisori legali. Queste sono però attività profondamente diverse per natura, responsabilità e contenuto professionale e che, laddove effettivamente svolte, richiedono incarichi specifici e adeguata remunerazione.

Una simile lettura giurisprudenziale rischia pertanto di generare incertezza applicativa e di ampliare indebitamente l’area della responsabilità professionale, scaricando sui consulenti fiscali obblighi di controllo che il legislatore non ha in alcun modo (né mai) previsto.

Per queste ragioni, in mancanza di un chiarimento di legittimità che si rimetta in linea con la normativa vigente, l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ritiene necessario un intervento di interpretazione autentica da parte del legislatore, in modo da specificare che sola la trasmissione dei dichiarativi non configura il concorso nelle irregolarità degli stessi.

Solo così sarà possibile evitare che pronunce criticabili come quella in questione producano effetti distorsivi sull’esercizio della professione, garantendo un quadro giuridico certo per i professionisti e per i contribuenti che si affidano alla loro consulenza ed evitando di disincentivare ulteriormente la decisione di intraprendere la “via professionale”, soprattutto per le prossime generazioni di colleghi.

 

Roma, 13/03/2026 

La Giunta UNGDCEC