NESSUNA
RESPONSABILITA’ PER IL PROFESSIONISTA “INTERMEDIARIO”
L’Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili esprime profonda
preoccupazione e fermo dissenso in merito all’orientamento espresso dalla Corte
di Cassazione con l’ordinanza n. 5638, depositata nella giornata di ieri. La
pronuncia stabilisce un improprio principio di corresponsabilità tributaria per
il professionista che ha esclusivamente inviato il modello dichiarativo di una
società propria cliente, con riguardo a un’infedeltà dichiarativa imputabile a
quest’ultima; circostanza che appare non solo eccessivamente gravosa, ma del
tutto scollata da quanto previsto normativamente sul punto.
Nelle
ipotesi in cui il consulente agisca come mero intermediario la legge non impone
infatti di controllare il contenuto della dichiarazione rispetto a quanto
previsto dalla normativa tributaria, punendo solamente chi abbia “concorso”
materialmente alle violazioni creandone le condizioni o anche solo
incentivandone l’attuazione (cosa che la stessa giurisprudenza di legittimità
aveva affermato in passato).
Dai
fatti di causa non emergeva invece alcun contributo causale del commercialista
alla commissione dell’illecito, dato che egli si era limitato alla mera
trasmissione telematica della dichiarazione predisposta dal contribuente, come
peraltro esplicitamente reso noto sia nel mandato professionale che nel modello
dichiarativo tramite, l’apposito codice identificativo – situazione in cui pare
impossibile configurare un concorso nella violazione.
L’interpretazione
della Cassazione rischia quindi di alterare profondamente il ruolo del
commercialista nel sistema tributario: accogliere questa impostazione
significherebbe trasformare il professionista, da consulente tecnico, in una
sorta di controllore permanente dell’operato del cliente, in maniera
assimilabile alle funzioni proprie di organi di vigilanza come sindaci o
revisori legali. Queste sono però attività profondamente diverse per natura,
responsabilità e contenuto professionale e che, laddove effettivamente svolte,
richiedono incarichi specifici e adeguata remunerazione.
Una
simile lettura giurisprudenziale rischia pertanto di generare incertezza
applicativa e di ampliare indebitamente l’area della responsabilità
professionale, scaricando sui consulenti fiscali obblighi di controllo che il
legislatore non ha in alcun modo (né mai) previsto.
Per
queste ragioni, in mancanza di un chiarimento di legittimità che si rimetta in
linea con la normativa vigente, l’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili ritiene necessario un intervento di
interpretazione autentica da parte del legislatore, in modo da specificare che
sola la trasmissione dei dichiarativi non configura il concorso nelle
irregolarità degli stessi.
Solo
così sarà possibile evitare che pronunce criticabili come quella in questione
producano effetti distorsivi sull’esercizio della professione, garantendo un
quadro giuridico certo per i professionisti e per i contribuenti che si
affidano alla loro consulenza ed evitando di disincentivare ulteriormente la
decisione di intraprendere la “via professionale”, soprattutto per le prossime
generazioni di colleghi.
Roma, 13/03/2026
La Giunta UNGDCEC