CONTROLLO SUI
CONTRIBUTI PUBBLICI: NUOVE RESPONSABILITA’ PER SINDACI E REVISORI
Il DPCM in corso di pubblicazione, contenente le disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 857, della legge 207/2024, conferma le
preoccupazioni già espresse dall’UNGDCEC nel precedente comunicato del 20
dicembre 2024 (Rappresentanti
del MEF fuori dagli organi di controllo: bene la modifica, ma attenzione a
responsabilità e compensi), diffuso a seguito della modifica normativa che aveva espunto la
nomina ministeriale dal testo approvato.
Il nuovo DPCM definisce le modalità di verifica sull’utilizzo dei
contributi statali di entità significativa, da individuarsi in una somma
superiore a 1 milione di euro annuo o, se inferiore, pari almeno al 50% delle
entrate o del valore della produzione, qualora i fondi siano destinati alla
realizzazione di finalità o progetti di interesse pubblico. Il decreto, in
corso di emanazione, assegna a sindaci e revisori il compito di accertare che i
contributi siano spesi in conformità con le finalità previste e che i progetti
siano effettivamente realizzati. La norma si applicherà ai contributi percepiti
dal 1° gennaio 2025 e prevede l’obbligo di trasmissione di una relazione
annuale al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30 aprile dell’anno
successivo all’erogazione.
Al fine di evitare disparità di trattamento tra enti obbligati ai
controlli e quelli sprovvisti di organi di vigilanza, il DPCM richiede a questi
ultimi di provvedere alla nomina di un organo, anche monocratico, mediante le
eventuali modifiche statutarie necessarie. Chi non intendesse adeguarsi potrà
rinunciare all’erogazione del contributo, trovandosi di fatto di fronte a una
scelta binaria.
Pur comprendendo la necessità di assicurare una maggiore
tracciabilità nell’impiego delle risorse pubbliche — già oggi soggette
all’obbligo di rendicontazione verso l’ente erogante —, l’impostazione del DPCM
lascia perplessi. Il provvedimento, infatti, trasferisce su soggetti privati un
compito che per sua natura dovrebbe restare in capo all’amministrazione
erogante o a organismi pubblici di controllo. Sindaci e revisori si
troverebbero, infatti, a svolgere una funzione di verifica sostanziale
sull’utilizzo dei fondi, andando oltre il controllo di legalità previsto
dall’art. 2403 c.c. e il controllo contabile disciplinato dal D.Lgs. 39/2010,
fino a una vera e propria valutazione di merito sull’efficacia e sull’impatto
dei progetti finanziati.
L’UNGDCEC esprime quindi preoccupazione per l’evidente estensione
delle responsabilità che i professionisti si troverebbero ad assumere,
trattandosi di un controllo eccedente rispetto a quanto normativamente previsto
per i rispettivi ruoli. Tale estensione— introdotta in un momento in cui la
recente modifica dell’articolo 2407 c.c. aveva inteso perimetrare con maggiore
chiarezza l’ambito delle responsabilità dei sindaci — appare suscettibile di
generare un ulteriore aggravio economico, in quanto l’incremento del rischio
professionale si tradurrebbe inevitabilmente in un aumento dei premi
assicurativi, in un contesto in cui — nonostante la modifica sopra citata — non
sembra esservi ancora la volontà di adeguare le condizioni delle polizze.
Ulteriore criticità, apparentemente non risolta dal DPCM, è
rappresentata dal mancato adeguamento dei compensi riconosciuti ai
professionisti incaricati. Già nel precedente comunicato l’UNGDCEC aveva
richiesto l’introduzione di una previsione normativa che garantisse
l’adeguamento dei compensi da parte dell’assemblea dei soci, al fine di
riequilibrare il rapporto tra responsabilità assunte, attività prestata e
compensi percepiti, in modo che questi risultino equi e coerenti con il livello
di responsabilità richiesto.
Pertanto, l’UNGDCEC ribadisce la piena disponibilità dei giovani
commercialisti a contribuire al rafforzamento della trasparenza e
dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, ma chiede che ciò
avvenga in un quadro di equità e sostenibilità professionale. Si auspica, in
particolare, che nel testo del DPCM venga chiarito che il controllo da parte di
sindaci e revisori rimanga circoscritto al perimetro normativamente previsto e
che sia introdotto un obbligo di adeguamento dei compensi precedentemente
stabiliti in sede di nomina.
Roma, 30/10/2025
La
Giunta UNGDCEC