POLIZZA PER RISCHI CATASTROFALI: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI DA
ESCLUDERE
Il 7 maggio la Camera dei
Deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 2333 di conversione in legge del
D.L. 39/2025, che il 31 marzo 2025 differiva il termine per l’entrata in vigore
dell’obbligo per le imprese di dotarsi di polizze assicurative contro i rischi
catastrofali, al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese. Nel medesimo
decreto veniva confermato l’obbligo per le grandi imprese, disponendo però la
decorrenza delle sanzioni dal 30 giugno p.v.. Nel disegno di legge di
conversione, vengono chiariti alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, ma
rimangono ancora delle storture che, a nostro avviso, dovrebbero essere
emendate nel successivo passaggio al Senato.
Ci riferiamo, principalmente,
all’obbligo assicurativo per le Società tra Professionisti, su cui rimane
ancora una ingiusta disparità di trattamento, come già denunciato in data 2
aprile u.s. (Polizze
catastrofali: un rinvio parziale che non risolve le criticità, a partire dalle
STP).
Successivamente al D.L. 39/2025,
infatti, il MIMIT ha pubblicato alcune FAQ, tra cui la numero 7, avente ad
oggetto l’obbligo di assicurazione per lo studio legale in cui viene svolta
l’attività professionale. Secondo il Ministero, l’obbligo discende dall’iscrizione
a Registro delle Imprese, senza rilevare il tipo di attività esercitata.
Non possiamo esimerci dal
ribadire la nostra contrarietà a questa affermazione, poiché le STP, per loro
stessa natura, non possono essere considerate “imprese”, tenuto conto che
l’attività che possono svolgere è di tipo esclusivamente professionale. Le stesse,
vengono inoltre iscritte in apposita sezione speciale, per cui, non vi
sarebbero difficoltà nell’escluderle dal novero dei soggetti obbligati, né
difficoltà o distinzioni all’interno di categorie omogenee di soggetti che
renderebbero complessa la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo. La
previsione illustrata dalla FAQ n. 7, conferma una evidente disparità di
trattamento rispetto a chi svolge l’attività in forma individuale o tramite
studio associato, chiaramente non soggetto all’obbligo in quanto professionista
e non imprenditore.
Ci auguriamo, quindi, che l’esame
del disegno di legge di conversione del D.L. 39/2025 voglia superare questa
discriminazione, chiarendo, una volta per tutte, che l’obbligo riveste
esclusivamente chi svolge attività di impresa ed escludendo definitivamente le
Società tra Professionisti.
Roma, 13/05/2025
La Giunta UNGDCEC