Polizze catastrofali: un rinvio
parziale che non risolve le criticità, a partire dalle STP
Non possiamo che
prendere atto positivamente del rinvio dell'obbligo di stipulare una polizza
per assicurare le imprese dai danni catastrofali, pur con i limiti di un
differimento frazionato che poco si comprende, anche alla luce dell’assenza di
chiarimenti quantomai necessari.
Rimane infatti,
una norma nata con diverse storture e senza un quadro applicativo preciso, che
ha messo in difficoltà le imprese anziché metterle nelle condizioni di fare
un’effettiva ed efficace analisi dei rischi cui sono esposte.
Un esempio che
ci vede coinvolti in primo piano è rappresentato dalla previsione
dell’adempimento, anche per le Società tra Professionisti (STP), in quanto
soggetti giuridici che possono avere la forma di società di persone o di
capitali e che sono, conseguentemente, iscritte al registro imprese, rientranti
quindi nel novero dei soggetti interessati della norma in commento.
Come evidenziato
anche dalla stampa specializzata in questi giorni, le STP, per loro stessa
natura, non possono essere considerate “imprese” (soggetti su cui ricade
l’obbligo assicurativo), tenuto conto che l’attività che possono svolgere è di
tipo esclusivamente professionale e per la quale, oltretutto, deve essere
prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema
ordinistico. Questo, inoltre, determinerebbe una evidente questione di
disparità di trattamento rispetto a chi svolge l’attività in forma individuale
o tramite studio associato, chiaramente non soggetto all’obbligo in quanto
professionista e non imprenditore. Tale differente impostazione, basata
unicamente sulla forma giuridica adottata, crea senza dubbio una discriminazione
che potrebbe essere interpretata come un ostacolo alla scelta della forma
giuridica, creando un ulteriore onere di cui tenere conto nell’ambito della
libertà di scelta dei professionisti, di organizzarsi nel modo più efficiente.
Le STP,
peraltro, sono iscritte in apposita sezione speciale, per cui non vi sarebbero
difficoltà nell’escludere tali soggetti dal novero di quelli tenuti all’obbligo
assicurativo, né difficoltà o distinzioni all’interno di categorie omogenee di
soggetti che renderebbero complessa la verifica del corretto assolvimento
dell’obbligo.
È auspicabile un
intervento, interpretativo o normativo, che esoneri le STP dall’obbligo in
commento e che uniformi gli obblighi assicurativi, garantendo equità e parità
di trattamento tra tutte le forme di esercizio della professione, per non
aggiungere un ulteriore mattone, grande o piccolo che sia, a quel muro che
frena le aggregazioni tra professionisti
Roma 02/04/2025
La Giunta UNGDCEC