Contenzioso tributario:
l’attestazione di conformità per
tutti gli allegati
è contraria alla semplificazione
della digitalizzazione
Al recente incontro
annuale con la stampa specializzata, il MEF si è espresso in maniera affatto
criticabile, circa la necessità per i difensori nei giudizi tributari, di
attestare la conformità all’originale di ogni documento depositato nel
fascicolo processuale. Quanto detto pena l’asserita inutilizzabilità del
documento da parte del giudice, in linea con quanto previsto dal secondo
periodo del nuovo comma 5-bis dell’art. 25-bis del D.lgs. 546/1992;
disposizione che vale per i soli giudizi instaurati a partire dal 2 settembre
2024 ma che, proprio a causa di simile indirizzo interpretativo, rischia di
creare rilevanti problemi a chi patrocina le cause di natura fiscale.
È pur vero che la norma in questione
è stata da subito foriera di dubbi ermeneutici, i quali sono però, stati
risolti da parte della stampa specializzata e della dottrina assolutamente
maggioritarie, grazie a una lettura indubbiamente ragionevole, nonché
costituzionalmente orientata, che ha circoscritto l’operatività della nuova
norma sull’obbligo di attestazione dei documenti, solamente a quelli in
possesso del difensore.
Nondimeno, la posizione emersa a
livello ministeriale risulta oltremodo forzata: ciò si può evincere dalla
regola generale per cui l’attestazione di conformità è richiesta solo per la
produzione di originali che hanno una particolare efficacia probatoria,
come ad esempio gli atti pubblici o le scritture private autenticate: detti
atti, se sottoscritti in originale davanti al pubblico ufficiale, hanno
efficacia di prova legale nei limiti previsti dalla legge, ragion per cui
l’attestazione risulta necessaria per estendere al documento informatico l’efficacia
probatoria di cui è munito l’originale (ex art. 22 comma 2, del D.lgs.
82/2005). Tutti gli altri documenti sono invece ordinariamente lasciati, da
sempre, al libero apprezzamento dell’organo giudicante.
Diversamente, se si
richiede ai difensori di attestare che tutti i documenti informatici
depositati siano conformi agli esemplari analogici, il diritto di difesa delle
parti viene giocoforza sensibilmente limitato, posto che in tale evenienza chi
ha l’incarico della difesa in giudizio:
-
risulterà onerato di una complessa opera di ricostruzione del
materiale in atti, dovendo entrare in possesso di tutti gli originali degli
allegati al fascicolo al fine di attestarne la conformità, oppure
-
si limiterà a produrre esclusivamente i
documenti trasmessi dai propri assistiti in originale, con la
richiamata (e rilevante) preclusione probatoria.
Si ritiene invece che,
in linea con quanto previsto dall’art. 24 della Costituzione - che vieta
limitazioni probatorie ingiustificate - anche in mancanza dell’originale in
possesso del difensore non si possa comunque vietare a quest’ultimo di produrre
in giudizio, senza necessità di attestazione alcuna, le copie informatiche dei
documenti, in modo che il giudice possa liberamente decidere secondo il suo
apprezzamento (come accade per l’appunto da sempre).
Come Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili domandiamo dunque in primo luogo
che il legislatore legiferi in maniera più chiara, segnatamente laddove siano
in gioco interessi rilevanti per i destinatari delle previsioni normative,
nonché, in secundis, che le c.d. “interpretazioni ufficiali”, siano tali da non
porre limiti ingiustificati alla tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.
Roma, 07 marzo 2025
La Giunta UNGDCEC