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06 AGO 2024

Comunicato Stampa 6-08-2024 I commercialisti e le ferie estive

I commercialisti e le ferie estive: passi in avanti, ma si può ancora migliorare

Nel corso degli anni sono intervenuti alcuni provvedimenti mirati ad alleggerire il lavoro degli studi professionali durante il mese di agosto.

L’art. 37, comma 11-bis del D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possano essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. Questo differimento, sicuramente positivo, ha però pochi effetti sulle attività degli studi professionali, che invece dovrebbero essere “alleggerite” durante il mese di agosto, in modo tale da permettere ai professionisti e ai loro dipendenti di godersi un po' di risposo. Pertanto, sarebbe auspicabile una modifica di questa norma, ormai datata, prevedendo non più il 20 agosto ma il 5 settembre. Inoltre, sarebbe opportuno modificare anche i seguenti adempimenti:

 

1.     L'invio del modello Intrastat: posticipare l'invio del modello Intrastat dal 25 agosto al 25 settembre, accorpando così le scadenze relative ai mesi di luglio e agosto. Questa proroga seguirebbe la stessa logica applicata alla proroga delle LIPE e offrirebbe un periodo più disteso per la gestione dell’adempimento.

 

2.     L’invio della denuncia di infortunio: Proponiamo per gli eventi che avvengono nel mese di agosto di far decorrere il termine di due giorni per la trasmissione della denuncia di infortunio dal 1° settembre anziché dalla data di ricezione del certificato medico. Questa sospensione dei termini nel periodo estivo eviterebbe che i datori di lavoro incorrano nella pesante sanzione per tardiva trasmissione (minima nella misura di 1.290 euro) qualora il professionista in pausa estiva non possa assisterlo nel termine così stringente di due soli giorni.

 

Lo stesso art. 37 prevede inoltre che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori siano sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, l’art. 10 del D.L. 1/2024 ha previsto la sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre dell’invio delle comunicazioni di irregolarità per i controlli automatizzati e formali, esclusi i casi di indifferibilità e urgenza. Però non mancano gli atti che non rientrano in queste sospensioni: ad esempio, lo schema d’atto – introdotto al nuovo art. 6-bis dello Statuto, sembra non beneficiare di alcuna sospensione. Pertanto, è necessario effettuare delle modifiche che ricomprendano anche quegli atti che sfuggono alle sospensioni attualmente previste.

Il tutto finalizzato ad ottenere un bilanciamento tra gli adempimenti fiscali e il diritto al riposo, riducendo al contempo il rischio di errori e tensioni che spesso si accumulano nel periodo pre e post-feriale.

Bilanciamento fondamentale che va nella direzione della tutela di un buon equilibrio vita-lavoro tanto caro al 73% dei giovani Dottori Commercialisti (fonte CDC) e che, quindi, contribuirebbe a rendere più attrattiva la nostra amata professione di Commercialista, ma anche al rapporto fisco-contribuente in quanto verrebbe garantito un periodo di “riposo” fiscale.

Restiamo fiduciosi che queste proposte possano trovare un riscontro positivo da parte delle autorità competenti e restiamo disponibili, come al solito, a un confronto.

 

Roma, 6 agosto 2024

La Giunta UNGDCEC