I commercialisti e le ferie
estive: passi in avanti, ma si può ancora migliorare
Nel corso degli anni sono intervenuti alcuni provvedimenti mirati
ad alleggerire il lavoro degli studi professionali durante il mese di agosto.
L’art.
37, comma 11-bis del D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali e il
versamento delle somme in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possano
essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. Questo differimento,
sicuramente positivo, ha però pochi effetti sulle attività degli studi
professionali, che invece dovrebbero essere “alleggerite” durante il mese di
agosto, in modo tale da permettere ai professionisti e ai loro dipendenti di
godersi un po' di risposo. Pertanto, sarebbe auspicabile una modifica di questa
norma, ormai datata, prevedendo non più il 20 agosto ma il 5 settembre.
Inoltre, sarebbe opportuno modificare anche i seguenti adempimenti:
1. L'invio del modello Intrastat: posticipare l'invio del modello Intrastat dal 25
agosto al 25 settembre, accorpando così le scadenze relative ai mesi di luglio
e agosto. Questa proroga seguirebbe la stessa logica applicata alla proroga
delle LIPE e offrirebbe un periodo più disteso per la gestione
dell’adempimento.
2. L’invio della denuncia di infortunio: Proponiamo per gli eventi che avvengono nel mese di
agosto di far decorrere il termine di due giorni per la trasmissione della
denuncia di infortunio dal 1° settembre anziché dalla data di ricezione del
certificato medico. Questa sospensione dei termini nel periodo estivo
eviterebbe che i datori di lavoro incorrano nella pesante sanzione per tardiva
trasmissione (minima nella misura di 1.290 euro) qualora il professionista in
pausa estiva non possa assisterlo nel termine così stringente di due soli
giorni.
Lo
stesso art. 37 prevede inoltre che i termini per la trasmissione dei documenti
e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da
altri enti impositori siano sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi
quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso,
ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto. Inoltre, l’art. 10 del D.L. 1/2024 ha previsto la
sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre dell’invio delle
comunicazioni di irregolarità per i controlli automatizzati e formali, esclusi
i casi di indifferibilità e urgenza. Però non mancano gli atti che non
rientrano in queste sospensioni: ad esempio, lo schema d’atto – introdotto al
nuovo art. 6-bis dello Statuto, sembra non beneficiare di alcuna sospensione.
Pertanto, è necessario effettuare delle modifiche che ricomprendano anche
quegli atti che sfuggono alle sospensioni attualmente previste.
Il tutto finalizzato ad ottenere un bilanciamento tra
gli adempimenti fiscali e il diritto al riposo, riducendo al contempo il
rischio di errori e tensioni che spesso si accumulano nel periodo pre e
post-feriale.
Bilanciamento fondamentale che va nella direzione
della tutela di un buon equilibrio vita-lavoro tanto caro al 73% dei giovani
Dottori Commercialisti (fonte CDC) e che, quindi, contribuirebbe a rendere più
attrattiva la nostra amata professione di Commercialista, ma anche al rapporto
fisco-contribuente in quanto verrebbe garantito un periodo di “riposo” fiscale.
Restiamo fiduciosi che queste proposte possano trovare
un riscontro positivo da parte delle autorità competenti e restiamo
disponibili, come al solito, a un confronto.
Roma, 6 agosto 2024
La Giunta UNGDCEC