Concordato preventivo biennale: il nuovo adempimento non deve
gravare sui commercialisti
La disciplina del Concordato Preventivo Biennale è quasi pronta,
siamo solo in attesa della parte relativa ai contribuenti forfetari.
Senza voler entrare nel merito dello strumento, è oggettivo che ci
si trovi innanzi ad una novità assoluta, che introduce lo svolgimento di nuove
attività a carico dei contribuenti le quali, nella quasi totalità dei casi, non
saranno gestite direttamente dei medesimi ma saranno delegate agli studi dei
commercialisti.
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale impone la necessità di
adeguare i software per la gestione di questo nuovo adempimento e l’esecuzione
di una serie di attività finalizzate al calcolo di convenienza circa l’adesione
o meno allo stesso da parte del contribuente.
È evidente che per i Commercialisti la marginalità della
consulenza fiscale negli ultimi anni si stia riducendo, in contro tendenza con
le sempre più elevate competenze richieste, tanto da non doverla più
considerare un’attività di base, ma una vera e propria specializzazione.
Nel tempo la categoria ha troppo spesso subito come un proprio
onere il moltiplicarsi degli adempimenti, facendosi carico di attività che il
legislatore ha invece indirizzato alla generalità dei contribuenti; in questa
dinamica, questo aggravio di attività, percepito – e fatto percepire – dal
pubblico come una criticità relativa alla nostra categoria., ha generato come
risultato la quasi totale assenza di una giusta remunerazione a favore dei
professionisti per l’ulteriore attività svolta.
Per questi motivi, abbiamo deciso di fornire delle indicazioni
circa gli onorari da applicare per la gestione di questo nuovo adempimento, che
deve essere remunerato agli studi professionali, non potendo essere incluso
nelle ordinarie attività contrattualizzate.
Nella redazione degli onorari consigliati abbiamo tenuto conto
delle differenze tra contribuenti forfetari e non, ipotizzando le ore di lavoro
necessarie per la gestione delle fasi di raccolta dati ed elaborazione delle
simulazioni di convenienza. Non può non essere sottolineato, infatti, che
l’adempimento non può e non deve essere tradotto come una mera compilazione di
un nuovo prospetto nell’ambito del dichiarativo del cliente.
L’analisi dei dati raccolti, le modalità di compilazione, le
valutazioni in ordine alla convenienza e alla non convenienza di aderire al
nuovo strumento, sono attività professionali e a valore aggiunto, che il
professionista svolge a prescindere dall’adesione o meno da parte del
contribuente al CPB, cui deve seguire il giusto riconoscimento economico.
Per tale ragione consigliamo di prevedere, a prescindere
dall’adesione alla proposta da parte del contribuente, un onorario minimo da
applicare a tutti i clienti e, in alternativa – come “estrema ratio” per chi lo
desiderasse – di separare l’attività di compilazione e trasmissione del
prospetto dall’attività di raccolta dati valutazione, che evidentemente varierà
in funzione delle complessità e peculiarità riferibili al cliente.
Roma,
3-07-2024
La
Giunta UNGDCEC