PER GLI ESAMI
DI ABILITAZIONE CONTINUA L’EMERGENZA COVID
Quando la
pandemia ha iniziato ad espandersi in Italia, a marzo 2020, la preoccupazione
principale era quella di contenerne gli effetti. Con l’obiettivo di ridurre le occasioni
di contagio, non stupì l’inserimento, nel D.L. n.22 dell’8 aprile 2020,
dell’art. 6 per cui, qualora si fosse protratto lo stato di emergenza
sanitaria, in deroga alle disposizioni ordinarie, sarebbe stato possibile
ridefinire l’organizzazione e le modalità di svolgimento della prima e seconda
sessione dell’anno 2020 per l’esame di abilitazione all’esercizio delle
professioni regolamentate, tra cui quella di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della
revisione legale dei conti. Da qui ebbero inizio le sessioni dell’esame di
abilitazione in modalità “straordinaria”, composte da una prova orale con
quesiti a estrazione, da svolgersi da remoto.
Questa
situazione si è prolungata negli anni successivi, tramite ordinanze
ministeriali e decreti legge, che andavano di volta in volta ad estendere i
termini previsti dal sopra citato art. 6, anche successivamente al termine
dell’emergenza sanitaria, senza sollevare in nessuna di queste motivazioni
ulteriori secondo cui si ritenesse opportuno procedere con una modalità
differente rispetto a quella ordinaria.
Ora, con
un’emergenza ampiamente superata, ci stupiamo dell’inserimento nel cd. Decreto
Milleproroghe (D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023), dell’ennesima proroga dei
termini del primo decreto, proprio quello dell’8 aprile 2020, stavolta fino al
31 dicembre 2024. Il richiamo pedissequo all’art. 6 D.L. 22/2020 dimostra che
non vi sono motivazioni a supporto della scelta di tenere gli esami da remoto
diverse da quelle del contenimento della pandemia, il cui stato di emergenza è
cessato per l’OMS il 5 maggio 2023, ma evidentemente non ancora per gli
esaminandi.
L’esame di
abilitazione professionale, nella forma ordinaria di tre prove scritte e una
orale, rappresenta garanzia di conseguimento delle competenze acquisite nel
corso del percorso universitario e del tirocinio professionale oltre ad essere,
senza dubbio, una forma di valutazione maggiormente completa, rispetto ad un
solo esame orale, il cui esito è chiaramente influenzato da una maggiore
casualità determinata dall’estrazione delle domande, riportando quindi un minor
grado di oggettività.
Comprendiamo
che gli esami da remoto rappresentino un risparmio di costi e risorse, ma ci
chiediamo: a quale prezzo? Può la nostra categoria professionale, spesso
acclamata come centrale per la tenuta del sistema paese in termini di
responsabilità e ruolo, determinare l’accesso delle nuove generazioni solamente
sotto un punto di vista dell’efficienza? Da un lato vogliamo tutelare le future
generazioni di professionisti, perché conoscano con certezza le modalità di
svolgimento dell’esame di abilitazione, oltre ad avere garanzia di un esame che
possa davvero essere professionalizzante. Dall’altro, vogliamo garantire parità
di trattamento rispetto a chi ha sostenuto l’esame prima del Covid, tutelando
al contempo la collettività e il mercato, grazie ad un grado di preparazione il
più elevato possibile dei neo iscritti, evitando distorsioni del mercato
stesso.
A questo si
aggiunge il fatto che il percorso abilitativo, compresa l’attuale impostazione
“ordinaria” dell’esame di stato, necessiti probabilmente di una revisione
generale. Negli anni, come sappiamo, le modalità di svolgimento del tirocinio
sono state sensibilmente riviste senza tuttavia intervenire sull’esame di stato
che ha mantenuto la sua tradizionale impostazione; e per il suo superamento è
necessaria l’acquisizione di una consolidata esperienza pratica, condizione che
probabilmente diciotto mesi di tirocinio all’interno di uno studio – in alcuni
casi svolti senza che venga corrisposto alcun compenso, disattendendo la norma,
anche deontologica- non possono garantire. Serve, forse, ridefinire in modo
strutturale l’intero percorso partendo addirittura dall’Università.
Per
concludere, auspichiamo che si riveda la previsione del Decreto Milleproroghe,
interrompendo questo immotivato rimando a delle modalità che potevano essere
giustificate solo in presenza dell’emergenza sanitaria e ci rendiamo
disponibili ad affrontare un percorso di revisione delle modalità di
costruzione del percorso di abilitazione alla professione.
L’occasione
potrà essere propizia anche per proporre misure volte alla tutela complessiva,
anche economica, dei tirocinanti, oltre che della categoria tutta.
Roma, 20 Febbraio 2024
La Giunta UNGDCEC