Pace
Fiscale
Il D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito
dalla Legge 17/12/2018 n. 136 negli articoli dal n. 1 al n. 9 ha disciplinato
le diverse definizioni agevolate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,
della Riscossione e delle Dogane. In particolare, l’art. 6 del detto
provvedimento ha disciplinato la “definizione agevolata delle
controversie tributarie” pendenti in ogni stato e grado di giudizio
prevedendo la corresponsione di un quantum graduato in funzione dei
diversi gradi di giudizio e dell’esito favorevole o meno al contribuente o
all’Agenzia delle Entrate della controversia. Le somme dovute potevano essere
pagate in unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in venti rate trimestrali
scadenti la prima il 31/5/2019 e le successive il 31/8, il 30/11, il 28/2 ed il
31/5 di ogni anno a partire dal 2019. Le rate successive alla prima andavano
maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 1° giugno 2019 alla data di
pagamento delle singole rate.
L’art. 149 comma 4 del D.L. 15/5/2020 n. 34
convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha disposto la sospensione dei
pagamenti, anche rateali, derivanti dall’applicazione degli artt. 1,2,6
e 7 del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla Legge 17/12/18 n. 136, scadenti
nel periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, mentre il comma 5
ha disposto che i suddetti pagamenti sospesi, andavano effettuati entro il 16
settembre 2020 in un'unica soluzione o rateizzati in massimo quattro rate con
scadenza il 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020.
Al detto provvedimento di sospensione ne sono
seguiti numerosi altri (D.L. 104/2020, D.L. 125/2020, D.L. 137/2020, D.L.
183/2021, D.L. 41/2021, D.L. 73/2021, D.L. 146/2021 ed ultimo il D.L. 4/2022)
che, sebbene annunciati come Decreti che sospendevano ogni tipo di pagamento,
addirittura rimettendo nei termini i contribuenti che precedentemente erano
stati dichiarati decaduti dalle definizioni, di fatto sospendevano solo i
pagamenti dovuti in base agli articoli 3 e 5 del D.L. 23/10/2018 n. 119
convertito dalla Legge 17/12/2018 n. 136
e non anche quelli dovuti in base all’art. 6 e 7
del detto provvedimento. Questa errata comunicazione ha comportato
che i contribuenti che si erano avvalsi di dette norme sono stati indotti in
errore e destinatari, oltre che della decadenza dal pagamento rateale, di
sanzioni pari al 45% dell’importo residuo dovuto (Art. 13 del D.Lgs n. 471 del
1977).
Il mancato inserimento anche degli articoli 6 e 7
nei numerosi provvedimenti di sospensione e proroga ha comportato una indubbia
disparità di trattamento tra i contribuenti che avevano un debito nei confronti
dell’Agenzia della Riscossione per carichi il più delle volte divenuti
definitivi, e quelli che avevano un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Infatti, chi aveva un debito erariale ha usufruito di tutte le proroghe e
remissione nei termini che ancora oggi sono in vigore (ultimo D.L. 4 del 27/1/2022) mentre chi doveva le imposte
derivanti dalla definizione agevolata non ha potuto usufruire di alcuna
sospensione se non quella limitata prevista dal comma 4 dell’art. 149 del D.L.
34/2020 e per un periodo limitatissimo (dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020).
Tale disparità appare ancor più palese allorquando si constata che la definizione
agevolata dei processi verbali (art. 1), degli accertamenti (art. 2), dei
carichi affidati all’agente della riscossione (art. 3), dello stralcio dei
debiti fino a mille euro (art. 4), dei carichi affidati all’agente della
riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea (Art.5), delle controversie tributarie (art. 6) e altre
“sanatorie e/o rottamazioni “sono state disciplinate da un unico Decreto Legge
(D.L. 23/10/2018 n. 119).
Roma, 25 maggio 2022
La Giunta UNGDCEC