Ma perchè?
Pare
ormai definitivo l’obbligo, a partire dal primo luglio 2022, di emissione della
fattura elettronica anche per i soggetti in regime di vantaggio (ex art. 27
commi 1 e 2 DL 98/2011), forfetari (ex. art.1 commi da 54 a 89 della L.
190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche (ex artt. 1 e 2 della
legge 398/91) che abbiano percepito compensi e/o ricavi superiori ad € 25.000,00.
È quanto si evince dalla bozza del Decreto Legge contenente ulteriori misure di
attuazione del PNRR, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
Premesso
che siamo consapevoli, ma un po’ meno concordi, sul fatto che questa sia
l’unica e la migliore strada da percorrere per, da un lato, combattere
l’evasione e standardizzare i comportamenti dei contribuenti al fine, si spera,
di mettere in atto quel famigerato processo di semplificazione con
l’eliminazione di molti adempimenti spesso ripetitivi e inutili, e, dall’altro,
per agevolare la trasmissione e lettura dei dati all’amministrazione pubblica
con conseguente alleggerimento degli obblighi in capo a noi professionisti,
ancora una volta, dobbiamo però prendere atto dell’ennesima mancanza di
sensibilità da parte di chi legifera.
Non
critichiamo l’intento, ma i modi e, soprattutto, i tempi a dir poco
irrispettosi verso una buona parte di tessuto economico e produttivo e di chi
li assiste. Proporre questa rivoluzione nel bel mezzo dell’anno, in un periodo
interessato, fra l’altro, da bilanci e dichiarazioni fiscali, senza contare
tutti gli altri innumerevoli adempimenti, conferma quanto, chi prende tali
decisioni, viva in un’altra dimensione spazio/temporale.
Non sarà
un passaggio semplice e indolore, vista la platea di contribuenti interessati,
perché un cambio in corso d’anno destabilizza e rischia di creare confusione.
Come il nostro ruolo sociale ci impone e con le nostre capacità che lo
permettono, forniremo al mondo economico preparazione, supporto e consulenza.
Elementi questi imprescindibili per l’ottenimento dei risultati pensati nel DL,
ancora una volta in capo ai consulenti che avranno anche l’onere ulteriore di
minimizzare (quindi gratuitamente) il trasferimento dei costi sul contribuente.
In tal
senso ci si auspica che la normativa e la prassi, almeno per una volta (lo
chiediamo con lauto anticipo), sia chiara e non lasci spazio a dubbi
interpretativi, ad esempio in merito al limite dei 25.000,00 euro (ma poi
perché porre un limite?!?!) e/o a come calcolarlo: si parla dei compensi e
ricavi percepiti nel 2021; al 30.06.2022; o, come per i crediti d’imposta per
le spese di sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di
contrastare la diffusione del Covid-19, dobbiamo, tramite una sfera di
cristallo, prevedere quanto sarà il fatturato al 31.12.2022 e basarci di
conseguenza? Sappiamo che nella diversa dimensione spazio/temporale sono capaci
anche di questo!
Sarebbe
corretto permettere al singolo contribuente di pianificare la propria attività,
compreso l’acquisto di software e/o le spese amministrative, con un congruo
anticipo e non dover, in pochi mesi, occuparsi di cose che poco hanno a che
fare con il proprio business.
Noi vi
aspettiamo sempre nella nostra dimensione spazio/temporale, con la speranza che
prima o poi…
Roma, 15
Aprile 2022
La
Giunta UNGDCEC