I
requisiti dell’esperto nella Composizione negoziata della crisi d’impresa, la lettera
di ADC, AIDC e UNGDCEC ai ministri della Giustizia, dell’Economia e dello Sviluppo
Economico.
I presidenti di Associazione
Dottori Commercialisti, Maria Pia Nucera, Associazione Italiana Dottori Commercialisti,
Andrea Ferrari e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
Matteo De Lise, hanno scritto una lettera ai ministri della Giustizia, Marta Cartabia,
dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e dello Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti, chiedendo un intervento d’urgenza sulle disposizioni legate ai dottori
commercialisti nel nuovo istituto della Composizione negoziata della crisi d’impresa.
L’obiettivo è che si intervenga per colmarne le lacune e ovviare ad alcune criticità,
così da consentirne la piena attuazione.
Questo il testo della lettera:
“Le
scriventi associazioni nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
con l’ottica propositiva e con lo spirito di servizio a cui sempre si ispirano,
si permettono di sottoporre alcune considerazioni in ordine alla disciplina della
crisi d’impresa ed in particolare al nuovo istituto della “Composizione negoziata”.
Pur
accogliendo favorevolmente il complessivo impianto normativo dettato dal D.L. 118/2021,
convertito con la L. 147/2022, in ragione della potenziale attitudine del procedimento
ivi delineato alla pronta risoluzione delle crisi d’impresa, si evidenziano delle
criticità che rischiano di pregiudicarne l’efficacia e la concreta fruibilità per
i soggetti destinatari.
Destano,
in particolare, più di una perplessità i requisiti posti dalla norma per l’accesso
dei dottori commercialisti all’Elenco degli esperti, aggiunti in sede di conversione
del decreto e successivamente precisati con il Provvedimento del Ministero della
Giustizia del 29 dicembre 2021.
La
Legge di conversione ha, infatti, indicato anche per i dottori commercialisti, quale
ulteriore requisito di accesso all’elenco degli esperti in composizione negoziata
della crisi – oltre all’iscrizione da almeno cinque anni all’albo ed alla specifica
formazione disposta dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28
settembre 2021 – l’aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione
aziendale e della crisi d’impresa.
Ulteriore
requisito non contemplato – giustamente ad avviso delle scriventi - nella formulazione
originaria della norma, in riconoscimento della specifica competenza dei dottori
commercialisti, conseguita grazie ad un percorso di studi universitari, un tirocinio,
nonché un esame di abilitazione alla professione tali da assicurare la piena preparazione
nelle materie attinenti alla crisi d’impresa, all’analisi economico-finanziaria
dei bilanci, alla conoscenza degli intermediari finanziari ed al diritto del lavoro
e della mediazione.
Con
il richiamato Provvedimento del 29 dicembre 2021, sono stati, altresì, distintamente
enucleati gli incarichi, in numero minimo di due, atti ad integrare le esperienze
lavorative necessarie per accedere al nuovo elenco. In merito, non ci si può esimere
dal rilevare che dai primi riscontri pervenuti dagli associati sia già emerso il
numero estremamente ridotto dei colleghi in grado di soddisfare congiuntamente i
requisiti richiesti; numero sicuramente insufficiente rispetto alle finalità a norma
e che finisce, così, per svuotarla di significatività.
Anche
a voler prescindere da questi effetti, non ci si può esimere dal rilevare che la
mancata valorizzazione della precipua formazione e professionalità del dottore commercialista
ed in specie della mancata inclusione di alcune tipiche esperienze professionali,
quali quelle di curatore fallimentari, amministratore giudiziario ed arbitro, appare
poco giustificabile. Aldilà delle differenti finalità degli istituti è, infatti,
innegabile che rivestendo tali funzioni i dottori commercialisti abbiano maturato
competenze estremamente utili anche in fase di prevenzione della crisi.
Del
pari sarebbe opportuno valorizzare, in ottica prospettica, anche l’esperienza di
coloro che saranno chiamati a rivestire, nell’ambito della normativa de qua, ruoli
diversi da quello di esperto, come gli advisor nei piani di composizione negoziata
della crisi, o gli ausiliari ex art. 68 c.p.c., nominati ai sensi dell’art. 18 c.3
del D.L.118/2021 convertito in L. 147/2021.
Si
renderebbe, perciò, quanto mai opportuno intervenire con urgenza sulle disposizioni
richiamate, per colmarne le lacune ed ovviare alle criticità evidenziate, così da
consentire la piena attuazione del nuovo istituto, nel rispetto della ratio normativa”.
Roma, 3 febbraio 2022
Maria Pia Nucera - Presidente
ADC
Andrea Ferrari - Presidente
AIDC
Matteo De Lise - Presidente UNGDCEC