Le nostre associazioni contestano
decisamente l’attuale formulazione delle disposizioni normative disciplinanti
la figura dell’esperto negoziatore.
Questa posizione critica
scaturisce dalle modifiche apportate in sede di conversione nella L. 21 ottobre
2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254) del Decreto-Legge 24 agosto 2021, n.
118.
L’art. 3, comma terzo, della
legge di conversione ha, infatti, aggiunto anche per i dottori commercialisti,
quale ulteriore requisito di accesso all’elenco degli esperti in composizione
negoziata della crisi – oltre all’iscrizione da almeno cinque anni all’albo ed
alla specifica formazione disposta dal decreto dirigenziale del Ministero della
Giustizia del 28 settembre 2021– l’aver maturato precedenti esperienze nel
campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
Ulteriore requisito che non era,
giustamente invece, contemplato nella formulazione originaria della norma, in
riconoscimento della specifica competenza dei dottori commercialisti,
conseguita grazie ad un percorso di studi universitari, un tirocinio, nonché un
esame di abilitazione alla professione, tali da assicurare la piena
preparazione nelle materie attinenti alla crisi d’impresa, all’analisi
economico-finanziaria dei bilanci, alla conoscenza degli intermediari
finanziari ed al diritto del lavoro.
Ancor meno condivisibili
risultano, poi, le interpretazioni fornite dal Ministero con provvedimento del
29 dicembre 2021, ove, individuando analiticamente, con una sorta di
“interpretazione autentica”, gli incarichi che integrano l’esperienza
necessaria per accedere al nuovo elenco, escludono, tra gli altri, i curatori
fallimentari, e pongono il vincolo ulteriore dello svolgimento di almeno due
degli incarichi individuati, al fine del valido assolvimento del requisito in
questione.
Tutto ciò induce a ritenere che
si stia attuando una discriminazione a danno della nostra professione,
probabilmente basata su una scarsa conoscenza del ruolo e delle funzioni
pertinenti da sempre svolte dalla nostra categoria.
Si ritiene anche che dette
modifiche, vista la portata restrittiva, mineranno le possibilità di una
adeguata formazione degli elenchi degli esperti negoziatori e, quindi, pure di
una efficace applicazione della nuova disciplina, che finirebbe così per
tradursi nell’ennesima riforma incompiuta.
Per tali ragioni e per garantire
degna tutela a tutti i commercialisti, facendosi parte diligente, queste
Associazioni hanno avviato i lavori per formulare unitariamente e prontamente
una proposta di sostanziale modifica e rivisitazione delle disposizioni
richiamate.
Maria Pia Nucera, Presidente ADC
Andrea Ferrari, Presidente AIDC
Matteo De Lise, Presidente UNGDCEC
Roma 25 gennaio 2022