Anno 2004


N O T I Z I E   K N O S ANNO 2004

Comunicato stampa - Incompatibilità sindaci

"L'incompatibilità dei sindaci va regolata per la garanzia del mercato e dell'economia"

Roma, 1 luglio 2004. L'UNGDC rileva che il Ministero della Giustizia si è pronunciato sulla definizione puntuale della fattispecie di incompatibilità tra sindaco e consulente della medesima società qualora tali professionisti siano soci dello stesso studio associato.
Purtroppo il tentativo pur apprezzabile sconta una ricerca semplicistica della soluzione che rende estremamente penalizzate le associazioni professionali che oggi rappresentano l'unica soluzione possibile per la gestione delle complesse attività svolte nei confronti dei clienti da parte dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
Il tutto nasce dalla recente emanazione, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dei principi guida che dovrebbero garantire l'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile alla luce di quanto disposto dall'art. 2399 del Codice Civile: tali principi in taluni casi, sembrano essere frutto di compromessi che hanno lasciato dubbi sull'applicabilità operativa degli stessi.
L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti da sempre ritiene che si debba cercare di dare un contenuto sempre più pregnante e sostanziale alle norme deontologiche già previste dal nostro ordinamento affinché esse diventino la guida per una professione etica e quindi per una professione con un maggiore valore aggiunto per gli utenti e per il Paese.
La professione contabile e d'impresa, quanto più il nostro Paese sarà integrato con l'economia di mercato globalizzata, sarà al centro di quel processo informativo che consente di arrivare a far dialogare il risparmiatore/consumatore con l'impresa/società. Le asimmetrie informative si risolvono e si traducono in consigli professionali e in indicazioni di mercato solo se vi è etica, professionalità e responsabilità, di fronte ad un quadro legislativo chiaro e a norme di comportamento unanimemente condivise e rispettate. La stessa complessità del sistema sente sempre di più il bisogno di strutture con più professionisti specializzati che integrino la propria prestazione in una attività di consulenza sempre più ampia e nelle stesso tempo puntuale e specialistica.
Quindi la previsione di considerare priva di incompatibilità solamente la fattispecie che vede il sindaco e il professionista associati solo per la suddivisione delle spese e non per la ripartizione degli utili, appare estremamente restrittiva e lesiva della possibilità di sviluppare l'attività professionale in maniera adeguata e con parità di mezzi rispetto alla concorrenza delle grandi società di revisione e consulenza.
Di contro, altri criteri possono e devono essere considerati nell'individuare l'esistenza o meno di incompatibilità. Appare convincente, ad esempio, quanto espresso dall'IFAC e dalla FEE in merito: pur non essendo a priori definibile come incompatibile la revisione e la prestazione di servizi diversi al medesimo cliente, l'indipendenza deve ritenersi minacciata dall'esistenza di rapporti patrimoniali superiori a determinate soglie, peraltro già ipotizzate in percentuali intorno al 15/20% del fatturato, tali da ingenerare una sorte di dipendenza "finanziaria ed economica" da un singolo cliente.
Alla luce di ciò l'Unione ritiene non più sufficiente parlare di incompatibilità senza andare a determinare un indicatore numerico che determini in modo univoco e chiaro quando sia superata la soglia di incompatibilità, soprattutto nei casi più complessi dove i soggetti interessati non sono il singolo professionista ma strutture associate con più professionisti che svolgono diverse attività nei confronti dello stesso cliente.
E' pertanto da ritenersi garantita l'autonomia di giudizio del Collegio sindacale qualora i sindaci professionisti associati dello Studio che fornisce consulenza alla medesima società, non superino la soglia di fatturato che verrà stabilita. Al proposito, ed a maggior ragione, è da sottolineare che la presenza di sindaci collegati alla struttura che effettua la consulenza potrebbero garantire un maggiore accesso alle informazioni necessarie per il controllo sindacale approfondito.
Infine appare ancora più importante che gli organi istituzionali di gestione degli ordinamenti professionali vadano a esprimere una chiara posizione su altri due aspetti non secondari quali il limite degli incarichi e l'obbligo di assicurazione professionale.
Il fatto di stabilire un limite massimo nel numero degli incarichi assunti, rapportato alla dimensione e caratteristica delle società revisionate è sicuramente l'altra faccia della medaglia della valutazione del comportamento etico professionale del Sindaco o del revisore: non è pensabile mantenere un elevato livello di qualità nella prestazione professionale quando non si è in grado di garantire una effettiva presenza ed una adeguata attenzione alla complessità dell'azione d'impresa.
D'altra parte, anche la previsione di una copertura assicurativa obbligatoria per tutti i componenti del collegio sindacale e per tutti i revisori è un'importante condizione per lo sviluppo del sistema dei controlli. Attualmente già una buona percentuale di colleghi, volontariamente, si dotano di tale copertura. Tale copertura obbligatoria deve però essere accompagnata dalla limitazione della responsabilità patrimoniale ad un multiplo del compenso in modo da consentire il corretto funzionamento del mercato assicurativo il quale si basa sulla accettabilità e quantificazione dell'assunzione del rischio, oltre che sulla sostenibilità dell'onere dei premi. Il meccanismo assicurativo consentirebbe anche di regolamentare le risorse organizzative di ciascun revisore in ordine alla possibilità di sostenere il lavoro legato agli incarichi assunti, in quanto vi sarebbe una necessaria correlazione tra la stessa e la assicurabilità del rischio connesso. Il tutto all'interno di una dialettica di mercato che non potrà prescindere dall'esame oggettivo delle dimensioni e delle caratteristiche intrinseche delle società revisionate.

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